Condizioni di partecipazione per le famiglie contadine

1 Scopo delle condizioni di partecipazione

Le condizioni di partecipazione per le famiglie contadine (condizioni di partecipazione) definiscono i diritti e i doveri delle famiglie contadine di AgriViva (famiglia ospitante, datore di lavoro) e dell’ufficio di collocamento di AgriViva (AgriViva). AgriViva procura ai giovani (lavoratori) un servizio lavorativo in un’azienda agricola (azienda). Con l’iscrizione come famiglia ospitante, le aziende accettano le condizioni di partecipazione e le linee guida come vincolanti. La versione delle condizioni di partecipazione pubblicata sul sito web di AgriViva è da considerarsi quella valida. I partecipanti saranno informati di eventuali modifiche alle condizioni di partecipazione.

2 Scopo del Servizio di AgriViva

Un servizio in fattoria AgriViva è un insieme di collaborazione, condivisione delle conoscenze nell’ambito della produzione alimentare, collezione di esperienze di vita, scoperta e immersione in altre famiglie e abitudini di vita. I giovani hanno l’opportunità di vivere un’esperienza lavorativa in un contesto aziendale ben definito. Le famiglie ospitanti permettono ai giovani di vedere l’autentica realtà contadina, nella vita e nel lavoro, di un’azienda agricola e le sfide dell’agricoltura locale (vedi guida).

3 Condizioni per la Partecipazione

3.1 Piacere nel rapporto con i giovani

Le famiglie ospitanti hanno piacere nell’avvicinare i giovani alla loro azienda e all’agricoltura. Le famiglie ospitanti privilegiano il lavoro in collaborazione con i giovani e sono interessate a conoscere più a fondo la loro vita e realtà. Lavorare assieme ai giovani può essere impegnativo. Le famiglie ospitanti sono pronte e dispongono delle competenze necessarie per gestire eventuali conflitti, reagire in modo adeguato alla situazione, specifica come complessiva, e a trovare soluzioni consensuali e durature con i giovani.

3.2 Tempo e persona di riferimento

Le famiglie ospitanti sono flessibili in termini di tempo, in modo da poter introdurre i giovani alle attività quotidiane della loro azienda agricola e accompagnarli, se necessario, nello svolgimento dei compiti loro assegnati. Una persona di riferimento è sempre presente nell’azienda, in particolare se i giovani sono minorenni.

3.3 Compiti appropriati

Durante il colloquio di benvenuto con i giovani, le famiglie ospitanti si informano sui loro interessi, le loro competenze e la loro condizione fisica e stabiliscono assieme i compiti assegnati. I giovani di AgriViva svolgono compiti manuali. I compiti dei giovani devono essere diversificati. I giovani di AgriViva hanno bisogno di scambi e lavorano in modo ottimale in team.

Non è consentito utilizzare e guidare macchinari senza supervisione. Le eccezioni a questo principio sono di responsabilità esclusiva dell’azienda.

I giovani non sono forza lavoro. I giovani di AgriViva svolgono attività di supporto. Non sostituiscono il personale assente o mancante.

3.4 Posti disponibili

Le famiglie ospitanti decidono liberamente quando e quanti posti vogliono e possono mettere a disposizione. I posti di lavoro pubblicati sono vincolanti.

Le famiglie ospitanti gestiscono autonomamente i dati nel proprio profilo accedendovi e li mantengono aggiornati, assieme alle proprie immagini e ai posti offerti. Le famiglie ospitanti dispongono dei necessari diritti di utilizzo e di proprietà intellettuale sulle immagini pubblicate.

3.5 Alloggio

I giovani hanno bisogno di una camera privata nella quale riposarsi. Alloggi come tende, roulotte, camper o divani-letto nei locali comuni non sono ammissibili.

All’alpe sono possibili alloggi condivisi, devono però essere indicati chiaramente nell’offerta.

3.6 Produzione di derrate alimentari per terzi

Le famiglie ospitanti producono alimenti destinati alla vendita e si considerano parte integrante dell’agricoltura svizzera. Non sono ammesse aziende esclusivamente autosufficienti.

4 Condizioni per il Servizio di AgriViva

4.1 Età dei giovani

Per i giovani con residenza in Svizzera e gli svizzeri all’estero l’età minima è di 14 anni (fa stato l’anno di nascita). Per il servizio in altre regioni linguistiche l’età minima è di 16 anni (fa stato l’anno di nascita).

I giovani con residenza all’estero devono essere cittadini UE/AELS e avere almeno 16 anni (fa stato l’anno di nascita).

Un servizio è possibile fino al massimo al 25esimo compleanno.

4.2 Inizio e durata

Di regola, un servizio inizia il lunedì e dura almeno 6 giorni. In un anno solare, un giovane può svolgere servizi per una durata totale massima di 8 settimane. Nei mesi di luglio e agosto e per tutto l’anno in un’altra regione linguistica, la durata minima del servizio è di almeno 12 giorni.

4.3 Colloquio di benvenuto

All’arrivo dei giovani, le persone di riferimento organizzano un colloquio di benvenuto. Durante questo colloquio, i partecipanti hanno modo di conoscersi meglio e discutono lo svolgimento del servizio. AgriViva mette a disposizione delle famiglie ospitanti una guida. La guida è parte integrante del presente accordo.

4.4 Diritto del lavoro

Un servizio di AgriViva è soggetto al Codice delle obbligazioni svizzero (art. 319-362 CO) e alle disposizioni dei contratti normali di lavoro cantonali (riferimento art. 359 CO). Si applicano le disposizioni relative alla tutela dei giovani lavoratori. Le famiglie ospitanti hanno lo status di datore di lavoro, mentre i giovani di AgriViva quello di lavoratori (giovani). L’ordinanza è parte integrante delle condizioni di partecipazione.

I compiti assegnati ai giovani devono essere adeguati alle loro competenze e capacità. Ai sensi delle direttive relative all’ordinanza 5 della legge sul lavoro – Protezione dei giovani (art. 8), ai giovani di età inferiore ai 15 anni possono essere assegnati solo lavori leggeri. Sono vietati i compiti che potrebbero nuocere alla salute fisica o psichica dei giovani.

I requisiti previsti dal diritto del lavoro per i rapporti di apprendistato non sono applicabili alle attività svolte nell’ambito di AgriViva.

4.5 Tempo di lavoro e di riposo

La legge prevede il seguente tempo di lavoro massimo settimanale:

40 ore per chi ha tra i 14 e i 17 anni.

Dai 18 anni si applica il contratto normale di lavoro cantonale per le attività agricole (se esiste un contratto speciale).

Di norma, la domenica e i giorni festivi sono giorni non lavorativi. In casi eccezionali (lavori stagionali urgenti), i giovani possono essere impiegati anche in questi giorni. È necessario garantire almeno un giorno libero alla settimana.

Ai giovani deve essere garantito un riposo notturno di 12 ore. Le famiglie ospitanti sono responsabili del rispetto dei periodi di riposo. Durante il periodo di riposo, i giovani devono potersi ritirare senza essere disturbati.

4.6 Autorizzazioni e obbligo di notifica del rapporto di lavoro

Il servizio di AgriViva è soggetto all’obbligo di notifica.

Ciò vale per i cittadini UE/AELS residenti nell’area UE/AELS (ad eccezione degli svizzeri all’estero) e per i lavoratori senza cittadinanza UE/AELS residenti in Svizzera.

I cittadini UE/AELS residenti nell’area UE/AELS (ad eccezione degli svizzeri all’estero) possono lavorare in Svizzera per un massimo di 90 giorni all’anno e devono essere in possesso di un passaporto/carta d’identità valido.

I lavoratori senza cittadinanza svizzera e residenti in Svizzera devono essere in possesso di un passaporto/carta d’identità valido e di un permesso di soggiorno B con attività lucrativa, C, G, F, N o S valido.

Un servizio senza notifica confermata è illegale e l’azienda ne è pienamente responsabile.

4,7 Paghetta

Oltre a vitto e alloggio gratuiti, i giovani ricevono una paghetta dall’azienda che dipende dalla loro età (fa stato l’anno di nascita):

CHF 12 per giorno lavorativo ai giovani di 14 e 15 anni

CHF 16 per giorno lavorativo ai giovani di 16 e 17 anni

CHF 20 per giorno lavorativo ai giovani di 18 anni e più

CHF 50 per giorno lavorativo per la vendemmia

Se i giovani lavorano il giorno di arrivo e quello di partenza, anche questi giorni sono considerati giorni lavorativi. Le famiglie ospitanti possono aumentare la paghetta in modo adeguato a livello individuale.

L’azienda compila il formulario di chiusura nel sistema. Questo formulario serve come documento giustificativo per le dichiarazioni salariali all’AVS e alle assicurazioni, nonché per il calcolo delle tasse di collocamento.

4,8 Assicurazioni sociali

I giovani sono soggetti all’obbligo contributivo a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età. Ciò significa che se compiono 18 anni durante l’anno di servizio e con la paghetta, vitto e alloggio inclusi (per un valore di CHF 33 al giorno) superano il limite del reddito minimo (CHF 2’500.-), le famiglie ospitanti sono tenute a versare i contributi per le assicurazioni sociali.

4,9 Imposta alla fonte

I giovani provenienti dall’estero sono soggetti all’imposta alla fonte e devono essere dichiarati dalle famiglie ospitanti.

Per i servizi nei Cantoni di Zurigo e Vallese, il Segretariato provvede ad effettuare una notifica globale. L’ufficio cantonale di Appenzello Esterno ha confermato che non è prevista alcuna imposta alla fonte. Il servizio deve tuttavia essere dichiarato dalle famiglie ospitanti.

4.10 Assicurazione contro gli infortuni

Durante il loro soggiorno nell’azienda, i giovani devono essere assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali dall’azienda di AgriViva, conformemente alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Le aziende partecipanti sono tenute a stipulare un’assicurazione contro gli infortuni per i collaboratori esterni alla famiglia. Se le famiglie ospitanti non impiegano lavoratori esterni alla famiglia (compresi i partecipanti ad AgriViva) che guadagnano più di CHF 2’500.- all’anno, la stipula di un contratto assicurativo non è obbligatoria per legge. In caso di danno, le prestazioni vengono rimborsate dalla cassa di compensazione LAINF e il premio sostitutivo viene addebitato retroattivamente alle famiglie ospitanti dalla cassa di compensazione LAINF.

Se le famiglie ospitanti impiegano lavoratori esterni alla famiglia (compresi i partecipanti al programma AgriViva) con un salario annuo superiore a CHF 2’500.-, l’azienda deve disporre di un’assicurazione contro gli infortuni ai sensi della LAINF.

4.11 Malattia

In caso di malattia, i giovani sono assicurati presso la loro cassa malati privata.

4.12 Assicurazione di responsabilità civile

Un’azienda di AgriViva deve stipulare un’assicurazione di responsabilità civile aziendale affinché siano coperti i danni causati dai partecipanti a terzi durante il loro servizio. A seconda dei casi, anche l’assicurazione di responsabilità civile privata dei giovani copre i danni. In situazioni di particolare gravità è possibile contattare AgriViva.

4.13 Sicurezza in fattoria

Le famiglie ospitanti sono responsabili della sicurezza nella fattoria. L’opuscolo „03 Prevenzione“ del Servizio per la prevenzione degli infortuni in agricoltura (SPIA, www.info.bul.ch/it-ch) aiuta a riconoscere e ridurre al minimo i pericoli presenti nell’azienda agricola. L’opuscolo viene consegnato alle famiglie ospitanti durante la prima visita alla fattoria ed è parte integrante del contratto.

4.14 Allergie, farmaci, disturbi della salute

Se i giovani soffrono di allergie, disturbi fisici o psichici o assumono regolarmente farmaci, le famiglie ospitanti ne terranno debitamente conto nell’organizzazione del servizio.

Se i giovani necessitano di assumere regolarmente farmaci, devono farlo autonomamente e sotto la propria piena responsabilità. I titolari della potestà genitoriale informano per iscritto le famiglie ospitanti sui farmaci da assumere, sulla frequenza di somministrazione e sugli eventuali effetti collaterali. Il monitoraggio degli effetti collaterali e del decorso della malattia spetta ai giovani stessi o ai titolari della potestà genitoriale. I giovani devono portare con sé eventuali farmaci di emergenza (p. es. iniettori per allergie, numeri di emergenza del medico di famiglia, ecc.). Se necessario, i titolari della potestà genitoriale possono istruire le famiglie ospitanti sul loro utilizzo. Le famiglie ospitanti possono eventualmente offrire assistenza volontaria in tal senso, ma non sono personale medico specializzato.

La somministrazione/l’uso di farmaci da parte delle famiglie ospitanti richiede, nel caso di minori, il consenso dei titolari della potestà genitoriale. È escluso da tale disposizione il trattamento farmacologico sotto il controllo e la responsabilità di un medico.

4.15 Tempo libero

Durante il loro soggiorno, i giovani fanno parte delle famiglie ospitanti. Trascorrono il loro tempo libero principalmente con le famiglie ospitanti. I minorenni che desiderano uscire la sera o nel fine settimana possono farlo solo previo accordo con i titolari della potestà genitoriale.

4,16 Tasse di collocamento

Per ogni singolo collocamento è dovuta una tassa ad AgriViva in funzione del numero di giorni lavorativi secondo la tabella seguente:

fino a 7 giorni lavorativi                                 CHF 15.00
da 8 a 21 giorni lavorativi                             CHF 30.00
da 22 a 28 giorni lavorativi                           CHF 40.00
da 29 a 35 giorni lavorativi                           CHF 50.00
da 36 a 42 giorni lavorativi                          CHF 60.00
da 43 a 49 giorni lavorativi                          CHF 70.00
a partire da 50 giorni lavorativi                  CHF 80.00

Le famiglie che scelgono autonomamente pagano una tariffa forfettaria di CHF 30.00.

Il Segretariato centrale di AgriViva emette una fattura per tutti i collocamenti alla fine di ogni stagione.

I membri dell’associazione AgriViva ricevono uno sconto (cfr. Iscrizione all’associazione).

4.17 Richieste dirette alle famiglie ospitanti

Le richieste che arrivano direttamente dai giovani che hanno trovato l’indirizzo della famiglia ospitante sul sito web di AgriViva devono essere inoltrate per l’elaborazione ad AgriViva. I servizi che non compaiono sul portale di collocamento non sono considerati servizi di AgriViva. Si declina ogni responsabilità per tali servizi non mediati da AgriViva.

4.18 Molestie sessuali, violenze fisiche e psichiche

Durante un servizio di AgriViva, nelle fattorie arrivano giovani molto diversi tra loro. Molti sono adolescenti. Le persone che si impegnano a favore dei giovani danno un contributo importante al loro sano sviluppo e alla loro maturazione e sono figure di riferimento molto apprezzate dai ragazzi. Il contatto con la famiglia durante il servizio di AgriViva favorisce un buon rapporto tra le famiglie ospitanti e i giovani.

Le famiglie ospitanti sono consapevoli della loro responsabilità di proteggere i giovani da molestie e abusi sessuali. Va notato che anche commenti a doppio senso con contenuto sessista sono considerati molestie sessuali. I giovani sono soggetti alla protezione dei minori.

4.19 Discriminazione e razzismo

Le famiglie ospitanti trattano i giovani di AgriViva con rispetto, equità e senza discriminazioni. Commenti denigratori sull’origine, l’etnia, il sesso, il colore della pelle, il fisico, l’orientamento sessuale, la religione o le visioni del mondo dei giovani o di terzi non sono ammessi nella quotidianità di AgriViva. Le famiglie ospitanti prestano particolare attenzione a usare un linguaggio appropriato nei confronti dei bambini e dei giovani.

4.20 Interruzione di un servizio

Le famiglie ospitanti hanno il diritto di interrompere un servizio se la sua continuazione è irragionevole. AgriViva ha il diritto di interrompere il servizio se al momento dell’iscrizione non sono stati comunicati fattori essenziali (p. es. gravi allergie, problemi di salute, assunzione di farmaci, dipendenze) che rendono il servizio irragionevole per le famiglie ospitanti.

Se i partecipanti si ammalano per più di due giorni, il servizio di AgriViva termina automaticamente. I giovani tornano a casa. Eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’interruzione del servizio sono a carico dei giovani o dei titolari della potestà genitoriale.

I giovani hanno il diritto, previa discussione con la famiglia ospitante e previa consultazione con AgriViva, di interrompere anticipatamente il loro servizio qualora la sua prosecuzione non sia possibile per motivi di salute o non sia più ragionevole a causa di motivi gravi.

L’interruzione del servizio deve essere sempre motivata personalmente e verbalmente. Le parti si ascoltano reciprocamente con mente aperta. L’obiettivo è che le parti si separino in buoni rapporti.

4.21 Interruzione della collaborazione con AgriViva

L’azienda partecipante e AgriViva sono autorizzate a sciogliere la collaborazione in qualsiasi momento senza preavviso.

4.22 Protezione dei dati

Con l’iscrizione, le famiglie ospitanti acconsentono alla pubblicazione da parte di AgriViva sul portale di collocamento delle informazioni necessarie per il servizio relative all’azienda, alle persone presenti e alle mansioni da svolgere. In relazione alla registrazione come famiglie ospitanti, AgriViva ha il diritto di richiedere referenze sulle nuove famiglie ospitanti a terzi (p. es. organizzazioni agricole).

Se le famiglie ospitanti desiderano scattare foto ai giovani, devono ottenere il loro consenso, in particolare se questi ultimi sono riconoscibili. Lo stesso vale per la pubblicazione delle foto sui social media o sui siti web.

Al termine del servizio e dopo aver compilato le dichiarazioni relative al salario e all’assicurazione sociale, le famiglie ospitanti cancellano definitivamente i dati dei giovani.

Con la registrazione, le famiglie ospitanti confermano di aver preso visione dell‘informativa sulla privacy di AgriViva. Le famiglie ospitanti autorizzano AgriViva a memorizzare e trattare i loro dati in relazione ai servizi.

4.23 Iscrizione all’associazione

L’iscrizione all’associazione è facoltativa, ma molto apprezzata! I soci beneficiano di uno sconto del 15% sulle tasse di collocamento fino a un massimo di CHF 50 all’anno.

5 Prestazioni di AgriViva

5.1 Portale di collocamento

AgriViva gestisce il portale di collocamento sul quale le famiglie ospitanti possono pubblicare le loro offerte di servizio per i giovani. L’utilizzo della piattaforma è gratuito per le famiglie contadine partecipanti.

5.2 Consulenza

Gli uffici di collocamento forniscono consulenza e assistenza alle famiglie ospitanti e ai giovani prima e durante il soggiorno. Dopo la prenotazione di un servizio, AgriViva conduce un colloquio personale con i giovani, verifica la loro idoneità al servizio offerto e si consulta con la famiglia ospitante prescelta.

5.3 Notifiche / Autorizzazioni per il rapporto di lavoro

AgriViva provvede (per l’azienda) alle autorizzazioni e alle conferme richieste dalla legge per i giovani stranieri residenti in Svizzera o all’estero.

5.4 Incidenti/danni

AgriViva fornisce consulenza e assistenza amministrativa alle famiglie ospitanti nella gestione di incidenti e danni causati dai giovani durante il loro servizio.

6 Contatto

Gli uffici di collocamento sono affiliati alle organizzazioni agricole e alle amministrazioni cantonali. L’Ufficio di collocamento responsabile del Cantone in cui ha sede l’azienda è il punto di riferimento per qualsiasi questione inerente al servizio di AgriViva.

AgriViva
Archstrasse 2
8400 Winterthur
+41 52 264 00 30
info@agr iviva.ch
www.agriviva.ch

7 Clausola di Salvaguardia

Qualora singole disposizioni fossero o diventassero inefficaci o nulle, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni del presente contratto.

Le parti si impegnano a sostituire le disposizioni inefficaci o nulle con nuove disposizioni che rispecchino il contenuto delle disposizioni inefficaci o nulle in modo giuridicamente ammissibile.

Lo stesso vale nel caso in cui nel presente contratto dovesse emergere una lacuna. Per colmare tale lacuna, le parti si impegnano a concordare disposizioni adeguate che si avvicinino il più possibile a quelle che le parti contraenti avrebbero stabilito in base al senso e allo scopo del presente contratto, se avessero preso in considerazione tale punto.

8 Foro Competente / Diritto Applicabile

Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è Winterthur. Si applica il diritto svizzero.

8 Parti Integranti del Presente Accordo

I seguenti documenti sono parte integrante del presente accordo:

a) Guida 

b) Requisiti di sicurezza SPIA (verranno spediti o consegnati)

c) Protezione dei giovani lavoratori 

d) Dichiarazione sulla protezione dei dati